Il testo del decreto è molto articolato, ci limitiamo qui a guardare le sanzioni relative a tre informazioni, a partire dall’Art. 8 “Violazioni in materia di denominazione dell’alimento di cui all’articolo 17, 18 paragrafo 2 e allegato VI del regolamento” si inizia a parlare di sanzioni su indicazioni specifiche. Senza entrare troppo nel dettaglio, qui la sanzione più rilevante è la prima che viene presentata, relativa alle modalità di indicazione della denominazione e alla sua non sovrapponibilità con nomi di fantasia, marchi di fabbrica o denominazioni protette. Per tali violazioni la sanzione varia da € 2.000 a € 16.000, con la riduzione, in caso di errori o omissioni formali, da € 500 a € 4.000
Le suddette sanzioni si applicano anche in caso di denominazione applicabile ai singoli ingredienti presenti all’interno dell’elenco ingredienti.
Il successivo Art. 9 “Violazione in materia di elenco degli ingredienti di cui all’articolo 18 paragrafi 1 e 3 e allegato VII del regolamento, ricalca la stessa struttura del precedente articolo, con una sanzione elevata (da € 2.000 a € 16.000) per mancata osservanza delle disposizioni relative alle modalità di indicazione dell’elenco ingredienti, ridotta in caso di errori o omissioni formali (da € 500 a € 4.000). Come sopra, la violazione delle indicazioni accessorie di cui all’Allegato VII (“disposizioni relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso” e “ingredienti designati con la denominazione di una categoria”) è sanzionata con una somma da € 1.000 a € 8.000.
Nell’Art. 10 “Violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’Art. 21 e allegato II del regolamento”, senza indicazioni particolari, viene sanzionata la non corretta indicazione degli allergeni, relativamente alle modalità di indicazione. Qui la sanzione varia tra € 2.000 e € 16.000.