FAQ

Stai cercando una risposta rapida alle tue domande su Etichettatura alimentare, regolamenti sui prodotti, violazioni etc? In questa sezione una serie di risposte alla domande più comune posta dai clienti.

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Cosa sono le Informazioni sugli alimenti?

L’art 1 del Reg.1169-2011 stabilisce le basi per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori  in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle diverse esigenze. Si considerano informazioni quelle messe a disposizione del consumatore finale mediante una etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro messo compresi gli strumenti di tecnologia moderna o comunicazione verbale.

Cosa dice la legge 1169 2011?

Il food Information regulation ci spiega con quali modalità indicare in etichetta le informazioni di un prodotto, distinguendo tra prodotti sfusi, imballati e con quali modalità viene venduto per garantire la sicurezza e la libera circolazione degli alimenti. Il Reg 1169/2011 elenca le informazioni obbligatorie che devono essere presenti e chiaramente leggibili dal consumatore relative a: Identità e composizione, e proprietà, composizione prodotto che possono avere effetti nocivi sulla saluta di alcune categorie, la durata e le condizioni di conservazione, caratteristiche nutrizionali.

Qual è il regolamento che disciplina l etichettatura degli alimenti?

La normativa che disciplina l’etichettatura degli alimenti è il Regolamento 1169-2011, del 25 Ottobre 2022, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento è fondato sull’art 169 TFUE ( Testo funzionamento Unione Europea).

L’articolo 169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell’articolo

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Chi deve etichettare il prodotto?

L’operatore del settore alimentare responsabile ( OSA) delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o se tale operatore non è stabilito nell’unione, l’importatore. E’ questo operatore che deve garantire la presenza e esattezza delle informazioni sugli alimenti.

Quali prodotti non hanno l'obbligo di etichettatura?

Tutti gli alimenti destinati al consumo e quindi alla commercializzazione devono presentare una informazione relativa al prodotto stesso. Ma ci sono casi di omissione di alcune indicazioni obbligatorie: 

-Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilzizzate marcate in modo indelebile che non recano etichetta. ( art 16)

– Imballaggi la cui superficie maggiore non supera i 10 cm”, l’obbligo riguarda solo la denominazione alimento, ingredienti che possono provocare allergie , quantià netta e TMC. O ancora l’elenco ingredienti non è obbligatorio per bevande alcoliche superiori all 1,2 % di volume.

Che cosa si intende per etichettatura?

Per etichettatura ( Spiega l’art 2 )si intende qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce all’alimente e che figura su qualunque imballaggio, documento , avviso etichetta nastro ecc.

Cosa contiene l'etichetta di un prodotto?

L’etichetta di un prodotto deve presentare alcune informazioni obbligatorie che la legge ci impone:

  • Denominazione dell’alimento
  • Elenco ingredienti
  • Ingredienti o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze
  • Quantità netta ingredienti ( QUID)
  • Quantità netta dell’alimento
  • TMC o scadenza
  • Condizioni particolari di conservazione
  • Nome o ragione sociale dell OSA
  • Paese d’origine ove previsto
  • Istruzioni uso quando l’omissione potrebbe rendere difficile l’uso
  • Dichiarazione nutrizionale.

Quali sono le informazioni facoltative?

Il legislatore ci consente di indicare informazioni che non sono strettamente obbligatorie. Ma non devono indurre in errore, non sono ambigue, sono basate su dati scientifici pertinenti ed in particolare ciò riguarda le informazioni relative alla presenza eventuale di alimenti che provocano allergie, idoneità per vegetariani o vegani e assunzioni di riferimento per gruppo specifici di popolazione. Esempi sono i claim nutrizionali e salutistici che possono essere riportate in etichetta.

Nel caso di alimenti non preimballati quali informazioni obbligatorie devo indicare?

Sono obbligatorie le informazioni relative a alimenti o ingredienti che provocano allergie, ma la forniture delle altre informazioni di cui artt 9 e 10 non è obbligatoria a meno che ci siano disposizioni nazionali che ne richiedano la fornitura.

Quali sanzioni subisco in caso di violazione della normativa sulla etichettatura?

Nel  2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 231 del 15 Dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011…”.

Quali sanzioni subisco in caso di violazione della normativa sulla etichettatura?

Il testo del decreto è molto articolato, ci limitiamo qui a guardare le sanzioni relative a tre informazioni, a partire dall’Art. 8 “Violazioni in materia di denominazione dell’alimento di cui all’articolo 17, 18 paragrafo 2 e allegato VI del regolamento” si inizia a parlare di sanzioni su indicazioni specifiche. Senza entrare troppo nel dettaglio, qui la sanzione più rilevante è la prima che viene presentata, relativa alle modalità di indicazione della denominazione e alla sua non sovrapponibilità con nomi di fantasia, marchi di fabbrica o denominazioni protette. Per tali violazioni la sanzione varia da € 2.000 a € 16.000, con la riduzione, in caso di errori o omissioni formali, da € 500 a € 4.000

Le suddette sanzioni si applicano anche in caso di denominazione applicabile ai singoli ingredienti presenti all’interno dell’elenco ingredienti.

Il successivo Art. 9 “Violazione in materia di elenco degli ingredienti di cui all’articolo 18 paragrafi 1 e 3 e allegato VII del regolamento, ricalca la stessa struttura del precedente articolo, con una sanzione elevata (da € 2.000 a € 16.000) per mancata osservanza delle disposizioni relative alle modalità di indicazione dell’elenco ingredienti, ridotta in caso di errori o omissioni formali (da € 500 a € 4.000). Come sopra, la violazione delle indicazioni accessorie di cui all’Allegato VII (“disposizioni relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso” e “ingredienti designati con la denominazione di una categoria”) è sanzionata con una somma da € 1.000 a € 8.000.

Nell’Art. 10 “Violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’Art. 21 e allegato II del regolamento”, senza indicazioni particolari, viene sanzionata la non corretta indicazione degli allergeni, relativamente alle modalità di indicazione. Qui la sanzione varia tra € 2.000 e € 16.000.