Battaglia legale tra vino e energizzante. Ma ad averla vinta è la cantina sarda di vini Muggittu Boeli.
Non c’è alcuna confondibilità, tra i due loghi o meglio tra i due pittogrammi raffiguranti due Tori in entrambi i casi.
La decisione è stata emessa dalla Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale del Ministro delle Imprese e del made in Italy, per cui il marchio con ” buoi sulle bottiglie di Cannonau Muggittu resterà sull’etichetta perchè “diversi dal toro dell’energia drink”.
Il marchio e la sua Brand Identity
Una delle caratteristiche principali del marchio e chi si occupa di Brand Identity lo sa, è la sua inconfondibilità. I marchi sono confondibili se il pubblico di riferimento ( Pubblico medio) può credere che il prodotto o servizio provenga dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
L’accertamento circa la confondibilità degli stessi deve compiersi avendo riguardo a diversi elementi visual e non solo: segni visivi, segni fonetici, segni concettuali.
Quando valutare la confondibilità
La valutazione di questo rischio si effettua non quando il consumatore ha di fronte a se i due marchi, ma quando lo stesso paragona solo mentalmente ciò che vede con il ricordo dell’altro.
Il consumatore tipo e la sua attenzione
Chi si occupa di ADV sa bene che il cluster di riferimento cambia alla luce del contesto, del tipo di prodotto preso in considerazione e quindi del servizio.
E’ noto infatti che quando si tratta di beni di lusso il consumatore si mostra particolarmente attento a dettagli normalmente non valutati negli acquisti c.d. di impulso.
La scelta del consulente
Introdurre un nuovo marchio nel mercato non è un gioco. Nel back ci sono tantissime fasi molto importanti, tra queste lo studio di anteriorità e sopratutto l’analisi della identity del Brand.
Che non si fonda solo su valutazioni personali o di gradimento, ma al contrario sulla necessità che lo stesso sia effettivamente unico e che limiti al minimo il rischio di confusione.
Il marchio prima di essere registrato viene sottoposto ad un periodo di pubblicità da parte dell’Euipo. Per circa 6 mesi infatti chi intende proporre opposizione potrà farlo.
Dott.ssa Roberta Romano