Scopriamo quali sono le informazioni obbligatorie di un prodotto alimentare.
Si sente tanto parlare di informazioni obbligatorie dei prodotti alimentari, ma quali siano non è sempre cosi chiaro.
Pertanto il primo passo da compiere per diventare dei piccoli esperti in sicurezza alimentare è quello che ci vede attenti agli ingredienti presenti sulle etichette.
Ad oggi, anche se probabilmente sarà oggetto di una importante revisione, il nostro principale punto di riferimento è il Reg.1169 del 2011.
Ma attenzione, perché la regola aurea è sempre e comunque la non ingannevolezza delle informazioni e quindi la chiarezza delle stesse.
Ai sensi dell’art 9 del Reg.1169-2011 le informazioni che devono obbligatoriamente comparire in etichetta sono:
- La denominazione dell’alimento
- L’elenco degli ingredienti
- Ingredienti o coadiuvanti che provochi allergie o intolleranze
- Il QUID o la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- Quantità netta
- TMC o Data di scadenza
- Condizioni di conservazione
- Il nome o ragione sociale dell OSA
- Il paese di origine o luogo di provenienza ove previsto dall’art 26
- Istruzioni per l’uso se la loro omissione può rendere difficile un uso adeguato
- Dichiarazione nutrizionale.
Casi di Esclusione
L’elenco ingredienti non è obbligatorio nel caso di packaging o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 10 cm.
- Ortofrutticoli freschi che non sono stati sbucciati o tagliati
- Acqua gassificata
- Aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto
- I formaggi e burri, latte e creme di latte fermentate purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da quelli necessari alla fabbricazione d
- I prodotti monoingrediente
Queste le regole di sicurezza alimentare che rendono sicura e trasparente l’informazione al consumatore.
Negli articoli successivi chiariamo come e quando indicare gli allergeni e sopratutto come i l’operatore del settore alimentare può adempire a tale dovere nel caso di alimenti non preimballati e forniti alla collettività.